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Convenzione
ONU
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CONVENZIONE SUL GENOCIDIO

CONTENUTO DELLA CONVENZIONE.
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio è stata adottata a New York il 9 dicembre 1948. La Convenzione stabilisce che il genocidio è atto vietato dal Diritto Internazionale, con la conseguenza che la sua perpetrazione può far scaturire sia la responsabilità internazionale dello Stato, sia la responsabilità penale degli individui autori di atti di genocidio o in qualche modo coinvolti in essi. Tale responsabilità penale si determina anzitutto all'interno degli ordinamenti degli Stati contraenti, ma può anche sorgere nel quadro dell'ordinamento internazionale. Il principale merito della Convenzione è quello di aver formulato per la prima volta una definizione precisa degli atti di genocidio proibiti. Più specificamente, la Convenzione individua tre elementi: il compimento di uno dei vari atti criminosi da essa specificati (l'uccisione di membri di un gruppo, l'adozione di misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo, etc.); il compimento di tali atti contro un gruppo "nazionale, etnico, razziale o religioso"; la presenza di un dolo aggravato e cioè "l'intenzione di distruggere in tutto o in parte" un gruppo appartenente ad una di queste quattro categorie protette. Non rientrano invece nel concetto di genocidio nè lo sterminio di gruppi politici, nè il "genocidio culturale", ossia la distruzione della cultura di un gruppo umano. La necessità di escludere il genocidio politico fu insistentemente sostenuta dall'Unione Sovietica, la quale rilevò non solo che i gruppi in questione non presentano caratteristiche stabili e permanenti, ma anche che vi era il rischio di una intromissione delle Nazioni Unite o di Stati terzi nella lotta politica interna. Anche la proposta di includere nella definizione il genocidio culturale fu respinto, soprattutto perchè fu ritenuta troppo vaga e perchè si temeva una interferenza negli affari interni degli Stati.
MECCANISMI DI GARANZIA. La Convenzione prevede quattro diversi meccanismi di garanzia a tutela dei diritti da essa sanciti: l'istituzione di procedimenti giudiziari nei tribunali dello Stato sul cui territorio sono stati perpetrati atti di genocidio; l'istituzione di un Tribunale penale internazionale; il ricorso agli organi competenti dell'ONU, perchè adottino misure contemplata dalla Carta delle Nazioni Unite; il ricorso di uno Stato alla Corte internazionale di giustizia contro lo Stato autore di genocidio.